mercoledì 12 gennaio 2011

CONSIGLI UTILI PER CHI LAVORA NELL’EDILIZIA E NEI CANTIERI DOPO IL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

QUADERNI DI INFORMAZIONE 




A cura del COMITATO “5 APRILE” di Roma – Rete Nazionale salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro
Sede operativa di riferimento – Largo Veratti 25 00146 Roma
c/o Associazione USICONS Onlus
E - mail nazionale bastamortesullavoro@gmail.com sito bastamortesullavoro@domeus.it
  e mail del comitato 5 Aprile circolotlc@hotmail.com 
               







INTRODUZIONE e FINALITA’ DI QUESTO DOCUMENTO. 
Questo "quaderno" è uno degli strumenti che mettiamo a disposizione di tutti e tutte coloro che lavorano, specie chi è utilizzato nel settore dell'edilizia e non è cittadino comunitario, per superare le tante difficoltà che si trovano in materia si diritti e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
E' uno strumento di tipo operativo, proprio per permettere la circolazione delle informazioni e che può essere utilizzato per la conoscenza del comportamento da tenere in alcuni situazioni tipiche.
Anche forma del "quaderno" serve  per una consulatazione veloce, si può portarlo con sè al lavoro nella borsa, a servirsene se si hanno dubbi o per dare notizie che non si possono avere direttamente, insomma per fare in modo che le informazioni possano diventare patrimonio collettivo di tanti lavoratori e non solo degli esperti.
Non abbiamo fatto un documento con troppe informazioni di natura tecnica o giuridica, non perchè non ne siamo capaci, ma per rendere più facile l'utilizzo e la trasmissione delle informazioni con qualche "consiglio utile" da seguire e da far praticare nei cantieri.
CONOSCERE LE NORME DI BASE ED ESSERE INFORMATI, FAR CIRCOLARE LE NOTIZIE E' LA PRIMA FORMA DI DIFESA DEI PROPRI DIRITTI, DI AUTODIFESA COLLETTIVA E DI PREVENZIONE SUL LAVORO. Buona lettura
                   
INFORMAZIONI GENERALI SULLA NORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA
In Italia, le principali norme a tutela dei lavoratori (e delle lavoratrici), sono state introdotte in forma esplicita nel codice civile del 1942, nel titolo V "del lavoro".
Importante è l'articolo 2087 "tutela delle condizioni di lavoro", che prevede l'obbligo dei datori di lavoro (i padroni) di garantire l'integrità psico fisica e morale di chi lavora, si riconosce quindi ai lavoratori il diritto di veder rispettate  e applicate anche sui luoghi di lavoro quei diritti che sarebbero riconosciuti in generale ai cittadini.
Molte norme del codice civile sono relative ai "doveri dei lavoratori" e risentono di una impostazione fortemente gerarchica dei rapporti di lavoro, molte sono poi state modificate o sostituite con la Costituzione Repubblicana del 1948 e dalle successive leggi sul lavoro, l'articolo 2087 del codice civile è ancora in vigore ed  è molto utile come base per qualsiasi forma di intervento, in tutti i settori pubblici e privati e anche nell'edilizia, come tutela della salute di chi lavora e come "obbligo di sicurezza" a carico del datore di lavoro.
La Costituzione della Repubblica Italiana ha tra i suoi principi quella della tutela del lavoro, della salute e della giusta retribuzione, principi che hanno trovato molte difficoltà ad essere resi concretamente operativi nella produzione di leggi che hanno regolamentato i rapporti di lavoro, i contratti e i diritti e doveri, ai quali si sono aggiunti i criteri e le norme dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (in sigla CCNL) o di accordi aziendali.
Infatti, una delle norme non molto utilizzata ma ancora in vigore è posta dallo "Statuto dei Lavoratori" Legge 300 del 10 maggio 1970, che rappresenta l'applicazione della Costituzione Italiana nei luoghi di lavoro, interviene sulla materia della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro all'articolo 9 Tutela della salute e dell'integrità fisica "...I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica".
Consiglio utile: questa norma dell'articolo 9 della Legge 300/1970, non ha avuto moto uso, ma nel settore dell'edilizia dove molto spesso il numero degli operai ufficialmente utilizzati nei cantieri è inferiori alle 15 persone o con l'uso di appalti e sub- appalti a piccole imprese per lo svolgimento dei lavori, rende difficile la formazione di una rappresentanza sindacale interna di cantiere (ma non di una rappresentanza sindacale aziendale nelle aziende o imprese di presenza nazionale, che hanno più di 15 dipendenti), può ancora essere utilizzata come primo strumento di autodifesa collettiva e di autorganizzazione dal basso, attraverso un "comitato per la tutela della salute sul lavoro" in funzione di organismo di rappresentanza dei lavoratori su questi specifici aspetti, con funzione di vigilanza e di controllo.
E' utilizzabile sempre che non vi sia il rappresentante per la salute e la sicurezza (in sigla RLS), eletto dai lavoratori o designato dalle organizzazioni sindacali, figura prevista fin dal 1994, dalla legge che disciplina e applica le disposizioni e direttive dell'Unione Europea (U.E.). Nelle aziende con meno di 15 lavoratori, il RLS è eletto direttamente tra i lavoratori, nelle aziende con più di 15 dipendenti è eletto o designato, nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali esistenti, dai sindacati che hanno la possibilità di avere una rappresentanza sindacale interna secondo l'articolo 19 della Legge 300/1970 (quindi tutti i sindacati che siano firmatari di accordo collettivo, anche aziendale, applicato in azienda). E' possibile l'elezione diretta tra i lavoratori nelle aziende con più di 15 dipendenti, SOLO nel caso non vi siano rappresentanze sindacali interne (R.s.a. o Rsu) presenti in azienda.  
Intatti, l'Italia con molta fatica si è adeguata all'applicazione delle norme e direttive europee sulla sicurezza e sulla salute nei luoghi di lavoro, prima con il decreto legislativo 277 del 1991(che applica le direttive comunitarie su esposizione ad amianto, piombo e rumore) e poi con il più conosciuto Decreto Legislativo 626 del 1994 e successivamente, facendo una sistemazione di varie norme giuridiche previste in altre leggi, con il Decreto Legislativo 81 del 2008 (integrato dal Decreto Legislativo 106 del 2009), che attualmente costituisce la legislazione e normativa italiana, sostituendo od abrogando le norme precedenti in materia.
 A queste norme vanno poi collegate quelle relative al codice penale, per i reati che sono connessi in caso di infortuni sul lavoro, omissione di misure di prevenzione o cautela per gli infortuni sul lavoro, disastri ambientali, oltre che quelli di lesioni personali, omicidio colposo nei casi di morti sul lavoro.               
Le disposizioni normative in vigore, prevedono diversi diritti di chi lavora e anche obblighi del datore di lavoro, ci soffermiamo sugli aspetti di maggiore uso
OBBLIGHI DATORE DI LAVORO (articoli 15 disposizioni generali di tutela, articoli 17 e 18 D. Lgs. 81/2008)
Alcuni obblighi sono a carico dei datori di lavoro, come la predisposizione ed elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (in sigla D.V.R.), la designazione del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi (in sigla RSPP), che sono OBBLIGHI NON DELEGABILI, mentre altri obblighi previsti dalla legge possono anche essere delegati e svolti in concreto dai dirigenti. Tra gli obblighi fondamentali, ci sono la  nomina del medico competente aziendale, per la funzione di "sorveglianza sanitaria" e le visite mediche periodiche (si veda l'articolo 38 del D. Lgs. 81), la designazione dei lavoratori per l'attuazione delle misure di prevenzione antincendio, per il primo soccorso e le emergenze, per l'evacuazione dei luoghi di lavoro in casi di emergenza e nei casi di pericolo o danno grave ed immediato (lavoratori che devono ricevere apposita informazione e formazione a carico del datore di lavoro), fornire ai lavoratori i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (in sigla D.P.I.) e chiederne l'uso ai lavoratori, richiedere ai lavoratori il rispetto e l'osservanza delle norme sul lavoro, specie in materia di salute e sicurezza e delle norme e disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro, adempiere agli obblighi di INFORMAZIONE, di FORMAZIONE  e di ADDESTRAMENTO dei lavoratori, accertarsi che siano impiegati per lavori a rischio, solo coloro che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento, consentire ai lavoratori tramite le loro rappresentanze di verificare l'applicazione delle norme su salute e sicurezza e sull'igiene sul lavoro, consegnare copia del D.V.R. al RLS e consentire a questi o alle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza l'accesso ai dati, l'elaborazione del D.V.R. per la verifica annuale degli adempimenti o degli interventi da effettuare per evitare danni o pericoli nei luoghi di lavoro o per le misure di prevenzione della salute, comunicare i dati all'INAIL ed altri Enti pubblici competenti, dei dati su infortuni sul lavoro superiori a 1 giorno (oltre a quello dell'evento infortunistico), e a titolo informativo i dati su infortuni sul lavoro superiori ai 3 giorni, comunicare all'INAIL ogni anno il nominativo del RLS eletto o designato nei luoghi di lavoro.
IMPORTANTE, è previsto come obbligo del datore di lavoro nell'ambito di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, di fornire ai lavoratori di TESSERA DI RICONOSCIMENTO, CON FOTOGRAFIA E GENERALITA' DI TUTTI I LAVORATORI DELLE AZIENDE IN APPALTO O SUB APPALTO, CON INDICAZIONE DEL DATORE DI LAVORO. Disposizione che rischia di rimanere formale e non concreta.
A tutte le violazioni di questi obblighi e in caso di accertamento di sanzioni, sono previste ammende e multe economiche a carico del datore di lavoro e nei casi di responsabilità anche ai dirigenti. Aspetto questo delle sanzioni monetarie e pecuniarie, nei casi in cui è previsto l'arresto, che privilegia la volontà di "risarcimento" al minor prezzo possibile per i padroni, senza prevedere il carcere nemmeno nei casi più gravi di infortunio o di morti sul lavoro, quindi con una responsabilità amministrativa per le società responsabili e per i datori di lavoro, che ha fatto nascere molte perplessità.                   
                                             
DIRITTI (articolo 44) E "OBBLIGHI"  DEI LAVORATORI (articolo 20 D. Lgs. 81/2008) La legge mette l'accento più sugli obblighi dei lavoratori per l'adempimento necessario alla tutela della salute e della sicurezza, che sui diritti veri e propri. Il lavoratore infatti "deve": dare il suo aiuto per l'adempimento degli obblighi previsti per la tutela della sicurezza, deve osservare le disposizioni aziendali e quelle previste per legge, deve utilizzare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) forniti, deve usare correttamente le sostanze eventualmente impiegate durante le lavorazioni, deve usare in maniera corretta le attrezzature o i macchinari usati sul lavoro, impiegare correttamente i dispositivi di sicurezza collettivi, deve segnalare ai responsabili dell'azienda situazioni di pericolo o di rischio, impegnandosi per rimuovere tali fattori in caso di urgenza, deve evitare di modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo presenti sul luogo di lavoro, deve evitare di fare operazioni che non sono di propria competenza, deve partecipare ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro (anche se di bassa qualità ed efficacia tecnica), deve sottoporsi ai controlli sanitari, deve esporre il tesserino di riconoscimento...si tratta di "doveri e obblighi" che in caso di mancato rispetto da parte dei lavoratori, sono sottoposti a pesanti sanzioni monetarie e penali (da 300  fino a 600 euro di ammenda), che sono anche sproporzionate rispetto a quanto pagherebbero i paroni e i loro responsabili aziendali nei casi di violazione dei "loro" obblighi. Tra i DIRITTI, quello previsto all'articolo 44, che testualmente dice "...il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa...il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio alcuno per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza".
Significa che il lavoratore non dovrebbe subire sanzioni disciplinari, danni economici o perdita di retribuzione se abbandona il posto di lavoro in presenza di situazioni di "immediato pericolo grave", anche se è sempre il lavoratore a dove provare che la situazione era di "...pericolo grave, immediato, di rischio, non evitabile".
Questo  che è considerato un diritto, è sottoposto a tali condizioni da rispettare, da essere in concreto difficilmente applicabile, a meno che non si abbia: una conoscenza ottima dell'organizzazione interna del lavoro, delle fasi di lavorazione, una informazione precisa, una formazione e un addestramento professionale impartite dal datore di lavoro, così precise e approfondite da avere il quadro esatto della situazione e di come comportarsi...condizioni e strumenti che, visto che sono un "costo" per i datori di lavoro, sono difficili da pretendere e ottenere tutti insieme e per la totalità degli operai.
Soprattutto per l'articolo 44, in caso di mancata osservanza di un diritto dei lavoratori, quindi se NON si abbandona un posto di lavoro "pericoloso" e con mansioni e attività "a rischio", non è prevista nessuna sanzione nemmeno monetaria per i datori di lavoro, i dirigenti o i responsabili se ostacolano o impediscono al lavoratore di esercitare il "diritto" previsto dall'articolo 44.                   
               
INFORMAZIONE (articolo 36 D. Lgs. 81/2008)
Il datore di lavoro è obbligato a fornire ai lavoratori una adeguata informazione sui rischi per la salute e la sicurezza, compresa l'informazione sulle misure e le attività di prevenzione dai rischi e di protezione dalle situazioni di pericolo. Informazione va data anche per le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta ai rischi da incendio e le procedure di evacuazione dei lavoratori in caso di incendi o di pericoli.
Tale obbligo è esteso anche per l'informazione ai lavoratori sui pericoli legati all'uso di sostanze impiegate nelle attività lavorative e di preparati pericolosi, utilizzati nelle attività di impresa, in base alle schede relative a sostanze e preparati pericolosi, secondo i dati previsti dalle norme di sicurezza in vigore e dalle norme di "buona tecnica". Il riferimento alle norme di sicurezza e alla buona tecnica signfica che il datore di lavoro deve adattarsi al grado di evoluzione e di progresso tecnico e scientifico, necessario per ottenere la massima sicurezza possibile, senza subordinare la sicurezza sul lavoro a criteri di sostenibilità economica e dalle possibilità produttive.
Un principio teorico giusto, ma difficilmente applicato, come dimostrano le stragi sul lavoro e il fatto che la sicurezza è considerato "un costo" non sempre sostenibile.   
Una novità inserita nella legge, che riprende norme dei CCNL, la cui realizzazione pratica è ancora da dimostrare, prevede che l'informazione sui rischi e sulle misure di prevenzione dovrà tenere conto della "nazionalità" dei lavoratori della verifica della comprensione della lingua utilizzata per la trasmissione delle informazioni, ma questa disposizione sembra un tentativo di accettare un dato oggettivo sull'uso di forza lavoro immigrata in alcuni settori come l'edilizia, senza però dare indicazioni concrete sulle condizioni di lavoro, di ricattabilità, di sfruttamento a basso costo e quindi della maggiore insicurezza sul lavoro degli immigrati, con il  legame sempre più stretto tra il lavoro e il permesso o carta di soggiorno, quindi sulla relazione tra lavoro e "clandestinità"/"legalità". Se si hanno meno diritti come "cittadini immigrati" in generale, vincolando la permanenza in Italia e nei Paesi aderenti alla U.E. al contratto di lavoro e ad una retribuzione minima, si hanno anche meno diritti sui posti di lavoro. Questa è una barriera e una discriminazione che va superata anche in una materia come la salute e la sicurezza sul lavoro.   
                              
FORMAZIONE (articolo 37 D. Lgs. 81/2008)
Il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente e adeguata sia al momento dell'assunzione, sia durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, nei casi di trasferimento o di cambio delle mansioni, oppure nei casi di variazione con uso di nuovi preparati, sostanze nocive o pericolose o in caso di innovazione tecnologica che prevede l'impiego dei lavoratori con nuovi macchinari.
La norma prevede infatti che nessun lavoratore può essere utilizzato per mansioni diverse da quelle originarie al momento dell'assunzione o a nuove mansioni se viene trasferito, senza aver prima ricevuto una preparazione adeguata e idonea in materia di salute e sicurezza.
Il diritto a ricevere una formazione e un addestramento specifico, è poi previsto per quei lavoratori che sono addetti per lavori in mansioni pericolose o con uso di sostanze pericolose o in servizi a rischio. Anche in questo caso, la formazione dovrà tenere conto della "nazionalità" dei lavoratori e della verifica della comprensione della lingua utilizzata per la trasmissione delle informazioni e dei contenuti della formazione.
Il diritto ad avere una formazione particolare è poi prevista per chi ha le funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in sigla RLS "eletti o designati secondo i criteri indicati all'articolo 47 del D. lsg. 81/2008), che a livello iniziale è prevista per un minimo di 32 ore, poi ha un aggiornamento annuale che non può essere inferiore a 4 ore annue per aziende che occupano fino a 15 dipendenti, 8 ore annue per quelle con più di 50 lavoratori. La formazione dei RLS deve essere particolare per metterli nelle migliori condizioni di conoscenza della normativa sulla salute e sicurezza, dei rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza e sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.
Anche i lavoratori che sono stati designati per le attività di primo soccorso, prevenzione antincendio e di procedure di evacuazione dei lavoratori in caso di emergenza o pericolo, devono ricevere una formazione adeguata alle funzioni loro richieste.   
Tutte le attività di formazione devono essere svolte in orario di lavoro e non hanno costi e spese a carico dei lavoratori, quindi sono a carico del datore di lavoro.
Anche su questo importante aspetto, la formazione, il rischio è che diventi una formazione troppo "unilaterale" a favore degli interessi dei datori di lavoro, sia per i soggetti che la forniscono (enti o aziende specializzate, scelte dal datore di lavoro), sia per il numero di ore insufficiente per l'aggiornamento formativo dei RLS, sia perchè si fa riferimento per la formazione dei lavoratori alle "buone prassi" e al loro comportamento, quindi ai loro obblighi che portano di fatto a scaricare sui lavoratori stessi il problema dei rischi e della prevenzione.
               
LE NORME SULLA SICUREZZA NELL'EDILIZIA E NEI CANTIERI MOBILI .      
(Titolo IV articoli da 88 a 160 del D. Lgs. 81/2008)
Titolo V informazione e formazione per Rls e lavoratori sulla SEGNALETICA DI SICUREZZA (articoli 161 - 168),
Titolo VI informazione, formazione e addestramento specifico sulla MOVIMENTAZIONE (manuale e non) dei CARICHI DI LAVORO 
Un aspetto fondamentale è la conoscenza delle responsabilità nella fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, dell'obbligo di informazione e di addestramento nella fase di esecuzione dei lavori, delle principali misure di prevenzione e di sicurezza nei cantieri mobili, sia per i materiali utilizzati sia per le misure e gli accorgimenti in fase di realizzazione dei lavori o delle opere, oltre che del coordinamento tra il committente dei lavori e le aziende e imprese che eseguono i lavori stessi, in appalto e in sub appalto. Non è possibile in questo documento informativo scendere in particolari, ma se ne fa una esposizione esauriente con alcuni "consigli utili per chi lavora nell’edilizia", anche per quanto riguarda la segnaletica e la movimentazione dei carichi di lavoro.
Definizione di cantiere mobile o temporaneo (art. 89 D. Lgs. 81/2008) si chiama cantiere ogni luogo nel quale sono fatti lavori edili 
E' definita impresa affidataria, la società che è titolare del contratto di appalto, la quale nell'esecuzione dei lavori può utilizzare imprese sub appaltatrici, che sono chiamate imprese esecutrici. . Il responsabile dei lavori è nella fase di progettazione dell'opera il progettista, nella fase di esecuzione dell'opera è chiamato anche direttore dei lavori.  Gli uomini-giorno è il numero presunto dei lavoratori - operai utilizzati in un cantiere, si determina con la somma dei giorni lavorativi fatti dai lavoratori, anche dai lavoratori autonomi se impiegati nell'esecuzione dei lavori o di fasi di essi, per la realizzazione dell'opera.
Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), è un documento fatto da ogni impresa che esegue i lavori riferito ad ogni cantiere, quando vi sono più imprese e aziende che lavorano alle fasi di esecuzione, anche non contemporaneamente, è scritto anche il Piano di Sicurezza di Coordinamento (P.S.C.), tutti e due i documenti sono importanti perchè contengono oltre alla relazione tecnica, una serie di dichiarazioni e documenti che definiscono la durata dei lavori o fase dei lavori esecutivi, la designazione del Coordinatore per la Progettazione, nella fase esecutiva il committente, il responsabile dei lavori va designato e indicato il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.
Ogni datore di lavoro (committente e responsabile dei lavori) è obbligato (art. 90) a rispettare e far applicare, anche dall'impresa affidataria (titolare del contratto di appalto) e dalle imprese esecutrici in sub appalto, tutte le disposizioni e gli obblighi generali di tutela della salute e della sicurezza indicate nell'articolo 15 del D. Lgs. 81/2008. Tra gli obblighi di comunicazione e trasmissione, vanno comunicati a tutte le imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi (che seguono le indicazioni del coordinatore dell'esecuzione dei lavori nelle fasi e attività nelle quali sono utilizzati, art. 94) i NOMINATIVI DEL COORDINAOTRE DELLA PROGETTAZIONE  e il COORDINATORE DELL'ESEZUIONE DEI LAVORI, tali nominativi VANNO INDICATI NEL CARTELLO DI CANTIERE. A carico del committente, è obbligo di comunicare ai soggetti competenti per legge, i nominativi e i dati di riferimento dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici, dei lavoratori autonomi, con dichiarazione da parte di ogni impresa dell'organico medio dei lavoratori impiegati, le denunce di iscrizione dei lavoratori all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili. E' sufficiente che si alleghino e si presentino il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva, cioè la dichiarazione che si è in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali) di ogni impresa esecutrice (in sub appalto) e l'autocertificazione del CCNL applicato.
Consigli utili: dal 2007, con i "Decreti Bersani" è stata introdotta la norma, per contrastare il lavoro al nero nell'edilizia, che prevede l'obbligo di comunicare l'avvenuta assunzione all'INAIL almeno un giorno prima dell'inizo dei lavori. Così come è prevista la presentazione del DURC all'INPS e gli altri documenti.
Se questi documenti e dichiarazioni non sono presentate, o in caso di visita ispettiva si accerti che almeno il 20% del totale dei lavoratori impiegati in media lavora al nero, il rischio oltre alle sanzioni amministrative economiche è la SOSPENSIONE DEL CANTIERE, i datori di lavoro delle imprese che eseguono i lavori fanno delle assunzioni part-time, in media di 20 ore...mentre in realtà ne lavorano molto di più dell'orario massimo settimanale consentito per legge e per contratto collettivo (40 ore). E' una assunzione regolare sotto il lato formale, ma che aggira la legge perchè gli operai risultano regolarmente assunti e iscritti all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile territoriale di riferimento, per un part-time ma lavorano a tempo pieno e le 20 ore che non risultano effettivamente nei libri paga e contabili (Libro Unico del Lavoro in sigla LUL) presso i consulenti del lavoro, sono un RISPARMIO SECCO PER LE IMPRESE e una FREGATURA per gli operai.
Consigliamo quindi di verificare l'iscrizione all'INPS dove si è residenti per territorio se corrisponde al numero delle ore realmente lavorate e in generale se SONO VERSATI I CONTRIBUTI, segnare su agenda o quaderno le ore che SI LAVORANO EFFETTIVAMENTE IN CANTIERE e per TUTTI I GIORNI EFFETTIVAMENTE LAVORATI, dal primo giorno di inizio dei lavori,  controllare se all'INAIL risulta l'assunzione (a tempo determinato o a tempo indeterminato) con data almeno di 1 giorno precedente alla data di inizio dei lavori in cantiere, SCRIVERE E SEGNARE TUTTE LE GIORNATE DI PIOGGIA, NEVE O CONDIZIONI METEREOLOGICHE NELLE QUALI NON SI E' LAVORATO, per fare una verifica alla Casse Edile, perchè nel settore dell'edilizia le ferie, la tredicesima e le giornate di non lavoro (esiste nel CCNL Edilizia l'indennità di pioggia, in media è pagata l'80% della retribuzione giornaliera lorda ed è accantonata in cassa edile, pagata periodicamente in busta paga...) come altre indennità sono messe da parte dalla Cassa Edile e poi pagate ai lavoratori.
Va ovviamente verificata la BUSTA PAGA, come per tutti i lavoratori, per controllare se corrisponde la paga oraria lorda e le altre voci con quanto di è lavorato effettivamente, in caso di eventuale vertenza se si ha un controllo diretto (ecco perchè è importante segnare le ore fatte effettivamente, le ore di straordinario, il lavoro fatto il sabato o...la domenica, che non sarebbe permesso, le ore non lavorate per pioggia...) si hanno maggiori possibilità di recuperare i soldi per le ore lavorate e non pagate.
Altri obblighi delle imprese esecutrici (sub appalto art. 95 D. lgs. 81/2008), oltre a quelli generali di tutela indicati all'articolo 15 del D. Lgs. 81/2008 sopra descritti, vi sono quelli di mantenere il cantiere in buone condizioni igienico - sanitarie, la corretta scelta dei posti di lavoro, delle vie o zone per lo spostamento e la circolazione di operai e macchinari; la verifica  delle condizioni per la movimentazione dei carichi di lavoro, dei materiali da usare, la manutenzione e il controllo degli impianti e dispositivi di sicurezza, il luodo del deposito dei materiali (s e sono sostanze pericolose), l'adeguamento della durata effettiva per i vari tipi di lavoro o fasi di esso nella fase di esecuzione dei lavori nel cantiere, il coordinamento tra le varie imprese esecutrici e i lavoratori autonomi.
art. 96: i datori di lavoro (anche in sub appalto), devono verificare che sia identificata in maniera VISIBILE E INDIVIDUABILE ogni via di entrata al cantiere, la recinzione dello stesso, il deposito e la disposizione dei materiali (per evitare crolli o cadute), provvedere alla rimozione di macerie e detriti, verificare che vi sia la protezione dei lavoratori da pioggia, neve, fattori atmosferici che possano mettere a rischio la salute degli operai.
art. 97: i datori di lavoro delle imprese esecutrici scrivono il PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (in sigla P.O.S.), vigilano sulla sicurezza dei lavori a loro affidati e di corretta applicazione del P.O.S. e, in caso di più imprese nell'esecuzione dei lavori del cantiere, del PIANO DI SICUREZZA e COORDINAMENTO (in sigla P.S.C.).
Altri obblighi imprese affidatarie (titolari del contratto di appalto, art. 96), coordinare gli interventi, verificare dei vari P.O.S. delle imprese esecutrici (in sub appalto) rispetto a quello realizzato dall'impresa affidataria, trasmettere al Coordinatore dell'Esecuzione dei Lavori di tutti i P.O.S. elaborati per quel tipo di lavori.
Importante è quanto indicato all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008, sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (in sigla P.S.C.), si tratta di una relazione tecnica con le indicazioni per le opere da realizzare, comprese le difficoltà e i rischi per la salute e la sicurezza degli operai, (in funzione di prevenzione e di riduzione del danno) e la STIMA dei COSTI. Tale documento E' PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO DI APPALTO.
Il PIANO OPERATIVO di SICUREZZA e il PIANO DI SICUREZZA e COORDINAMENTO (P.O.S. e P.S.C.), vanno messi a disposizione in copia ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Ogni impresa esecutrice, che effettua i lavori DEVE presentare il proprio P.O.S. all'impresa affidataria (titolare del contratto di appalto), che lo trasmette dopo le verifiche di idoneità al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori. I lavori possono iniziare entro 15 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione e delle verifiche.
Articolo 102: va fatta la CONSULTAZIONE dei RLS sui P.O.S. e sul P.S.C., i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza possono fare osservazioni in merito ai due documenti.
Consigli utili:  verificare se tutta la procedura relativa agli obblighi dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici è fatta regolarmente, verificare se ai RLS sono consegnati in copia i documenti PRIMA che inizino materialmente i lavori e che siano seguite le osservazioni fatte dai RLS se sono utili per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Attivare le iniziative di segnalazione e denuncia agli organismi preposti (Servizi Ispettivi del Lavoro, ASL, INPS, INAIL, Cassa Edile) se si riscontrano violazioni degli obblighi da parte dei datori di lavoro e dei loro responsabili, in questo caso se non ci sono rls eletti o designati, può essere utile la formazione di un comitato secondo quanto spiegato per l'applicazione dell'articolo 9 dello Statuto dei Lavoratori (finchè è in vigore) e nei cantieri o luoghi di lavoro con numero di lavoratori inferiore a 15 persone, procedere all'elezione diretta del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS, come è previsto e tutelato dall'articolo 47 (e seguenti, per le sue possibilità di azione e di tutela specifica in materia di salute e sicurezza) del D. lgs. 81/2008.
NORME PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E LAVORI "IN QUOTA"
Articolo 105 e seguenti
Sono definiti lavori in quota quelle attività che espongono i lavoratori a rischio di caduta, sopra i 2 metri rispetto a piano stabile
Consigli utili: va verificata la IDONEITA' e la FUNZIONALITA' delle vie di entrata/uscita del cantiere, delle vie di circolazione interna per operai e mezzi o macchinari usati; controllare se le vie di transito sono protette con barriere o con misure adeguate, anche per ponti sospesi, scale aeree.
Va verificato che la recinzione del cantiere abbia caratteristiche tali da impedire l'ingresso a persone estranee alle lavorazioni (articoli 108 e 110 D. Lgs. 81/2008)
Va verificato che siano rispettati gli adempimenti e gli obblighi (previsti all'articolo 111) a carico dei datori di lavoro delle imprese esecutrici (in sub appalto), sulla priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali; sulla idoneità delle dimensioni delle attrezzature usate con i lavori da fare, con la circolazione interna al cantiere che deve essere priva di rischi per i lavoratori; controllare che le vie di entrata siano idonee per i posti di lavoro "in quota", in base alla frequenza di passaggio, la durata dell'impiego e al dislivello.
Il passaggio attraverso passerelle e piattaforme non deve portare a rischi di caduta, va verificato che vi siano facili vie di fuga in caso di pericolo.
No a scale a pioli nei lavori di cantiere in quota; funi e corde vanno usate e posizionate in questo tipo di lavorazioni, solo se il lavoro è di breve durata e se in base al Documentodi Valutazione dei Rischi (in sigla D.V.R.), che va confrontato con i RLS o i rappresentanti scelti dai lavoratori in base all'articolo 9 della Legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) in caso di assenza di RLS eletti o designati, non vi sono altri sistemi più sicuri o non siano possibili modifiche ai siti lavorativi per l'esecuzione dei lavori.
Va verificato che siano usati nei cantieri dei sedili con accessori, dopo aver fatto la valutazione dei rischi e in base alla durata dei lavori da fare in quota. In ogni caso, vanno messi dispositivi di protezione contro le cadute (sono le misure di protezione collettiva).
Vanno fatti ed eseguiti i lavori nei cantieri, specie quelli in quota (costruzioni), solo se le condizioni metereologiche lo permettono, per non mettere a rischio la salute e la sicurezza dei lavoratori (nel CCNL dell'edilizia, è infatti prevista per esempio l'indennità di pioggia, che è accantonata dalla Cassa Edile e poi retribuita ai lavoratori, corrispondente in media all'80% della retribuzione giornaliera lorda in base al livello e all'inquadramento). Si consiglia di segnare le giornate non lavorate per pioggia, neve o altre cause su un quaderno per verificare se sono poi pagate tutte le giornate con la relativa indennità.
E' vietato bere o dare bevande alcooliche o superalcoliche a chi lavora in quota o sui ponteggi.
Va fatta un verifica, tramite RLS o con segnalazione ai responsabili dell'esecuzione dei lavori o loro preposti (capocantiere), sulla IDONEITA' DEI PONTEGGI, facendo fare lo scarto dei materiali non più idonei (articolo 112 D. Lgs. 81/2008), controllare che i materiali usati per le opere provvisorie sui ponteggi o nelle fasi di esecuzione dei lavori, siano in buono stato, che i lavori siano fatti "a regola d'arte", rifiutarsi di usare materiali vecchi o deteriorati per evitare rischi di cadute o altri danni durante il lavoro. Se sono usate scale fisse con gradini, per l'accesso agli ambienti di lavoro, va controllata la loro resistenza con verifica sul massimo carico di lavoro in fase di emergenza (con affollamento di persone e materiali), va controllato che le scale abbiano una larghezza adeguata al passaggio di persone e materiali, controllare se vi è un corrimano almeno su un lato, se è fissato un parapetto o altra misura difensiva per evitare cadute, se le scale sono superiori a 5 metri di altezza, va controllato che siano inserite in apposita "gabbia metallica" contro la caduta di materiali dall'alto.
Se vicino ai posti di lavoro o ai ponteggi, si preparano impasti (tipo malta o calcestruzzo), controllare che siano messe prima protezioni collettive con impalcatura solida, oppure che siano installate barriere o misure difensive per operai al lavoro, oppure a protezione di persone che passano nelle vicinanze dei cantieri (nonostante le segnalazioni e i cartelli che vanno messi in punti visibili).
Se in una fase dei lavori, sono compiute attività con lavori di scalpello, o si spaccano pietre o materiali che possono creare schegge, vanno messe barriere o misure protettive difensive per eliminare il rischio di danni al viso provocati da schegge o detriti.
Controllare che durante una fase dei lavori, con uso di attrezzature per saldature, i lavoratori siano forniti e adoperino i Dispositivi di Protezione Individuale (in sigla D.P.I.) messi a disposizione dal datore di lavoro, tipo maschera protettiva per evitare scintille o calore eccessivo e guanti per evitare bruciature alle mani: Se si usano trapani o martelli pneumatici per lavori fatti a terra o vicino a cantieri in quota, controllare che i lavoratori utilizzino le idonee protezioni per le orecchie (cuffie) e occhiali per la protezione degli occhi. Controllare che i lavoratori usino le mascherine protettive per le fasi di lavoro a contatto con polveri o sostanze che possano creare problemi alle vie respiratorie, NO fazzoletti e sciarpe.
In tutti i casi, è obbligatorio nell'edilizia e nei cantieri mobili l'uso del caschetto protettivo, che va tenuto allacciato durante i lavori a protezione della testa e nei modelli omologati. Anche i lavoratori autonomi che sono impiegati in alcune fasi dei lavori di esecuzioni, sono obbligati a rispettare tali misure di protezione individuale.
Tutti gli strumenti e D.P.I., vanno forniti dal datore di lavoro, sia impresa affidataria sia imprese esecutrici a tutti i lavoratori utilizzati nei cantieri, anche ai lavoratori autonomi se non ne sono forniti per proprio conto. i D.P.I. devono essere in buono stato, idonei alla loro funzione specifica protettiva e nel rispetto dei modelli omologati in commercio. Va verificato e costituisce compito anche dei RLS o dei rappresentanti sindacali nel cantiere, il controllo della idoneità, funzionalità ed efficacia dei D.P.I. usati e il controllo della lro conformità, oltre che del corretto uso da parte di lavoratori.
Se per uso uno dei D.P.I. è danneggiato o si rompe, o comunque non va bene per il suo uso corretto, ne va chiesta la sostituzione con altro nuovo, al responsabile dell'esecuzione dei lavori o al reposto per il cantiere, senza spese per il lavoratore, con consegna del D.P.I. danneggiato o rotto, a meno che non si provi che sia stato intenzionalmente danneggiato o rotto dal lavoratore che ne aveva l'uso.
Attenzione: sono previste sanzioni monetarie ai lavoratori, da 200 a 600 euro per il mancato uso del caschetto o dei D.P.I., da 50 a 300 euro per la mancata partecipazione alla formazione o addestramento specifico.
Va effettuato il controllo, da parte dei lavoratori e dal RLS, della fornitura e messa in uso dei sistemi di protezione da caduta dall'alto (come prevede l'articolo 115 del D. lgs. 81/2008), che vanno utilizzati dagli operai se non stati predisposti e attuati i sistemi di protezione collettiva. Si tratta di imbracature, cordini, guide o linee vita flessibili o rigide, ramponi per chi lavora sui pali, assorbitori di energia, connettori (moschettoni), va verificato che siano omologati e certificati. In caso di uso nel cantiere, va controllato che siano funzionali  al sostegno diretto o con connettore a cordini, "linee vita", oppure direttamente a parti stabili delle opere fisse.
La verifica è che vi sia un margine di caduta libera non superiore a 1,5 metri.
Attenzione: per i lavori da fare vicino a linee elettriche o impianti elettrici (art. 117), controllare che siano prese le misure di cautela PRIMA e DURANTE i lavori da eseguire: staccare e mettere fuori tensione le parti attive, mettere ostacoli non conduttori di energia rigidi, per evitare il contatto con le parti attive, tenere costantemente a distanza di sicurezza (si consiglia a  non meno di 5 metri), persone, attrezzature, macchinari e sistemazione dei ponteggi.
La distanza di sicurezza in ogni caso va valutata in base al tipo di lavoro da eseguire, alle attrezzature da usare, alla tensione presente per evitare contatti diretti o scariche elettriche pericolose.
Per lavori che prevedono fasi di sbancamento o scavi, con uso di mezzi manuali e non di escavatori meccanici, va controllato per evitare frane o smottamenti di terreno, il grado di inclinazione (più il terreno è in pendenza, più è alto il rischio di smottamento di terreno).
In ogni caso,  per terreni non sicuri a causa di infiltrazioni di acque, piogge o altre cause naturali, vanno previste e attuate forme di consolidamento del terreno, tramite armatura e sbarramenti solidi di sostegno, specie per scavi o lavori più profondi di 1,50 metri.
Controllare che durante i lavori NON ci si avvicini o che si rimanga nei pressi del ciglio e alla base della parete di attacco dello scavo, in questo caso va messa apposita SEGNALETICA anche mobile, che segua l'avanzamento dei lavori di scavo.
Anche nel caso di utilizzo di escavatore meccanico, va controllato in funzione preventiva, che nessuno sosti nei pressi del raggio di movimento del mezzo meccanico, oppure sul ciglio della parte di attacco durante i lavori. Verificare che l'addetto all'escavatore meccanico, lavori in postazione coperta se non in apposita cabina metallica, per protezione durante l'uso del mezzo.
Importante, la messa a fini protettivi di idonee PUNTELLATURE, allo scopo di evitare il rischio di franamenti dei depositi di scavo e dei materiali presso gli scavi.
Tutte le operazioni di MONTAGGIO, SMONTAGGIO e RIMOZIONE di ponteggi, scale, armature di sostegno od opere provvisorie, vanno fatte dai lavoratori sotto la vigilanza diretta di un responsabile o preposto ai lavoro.
Tutti i ponteggi fissi, con elementi portanti metallici e non, prefabbricati, e i relativi giunti, devono essere certificati ed omologati, secondo i modelli di certificazione che vanno obbligatoriamente indicati nella relazione tecnica e nei P.O.S. e P.S.C., con allegate le schede di certificazione (articoli 131 e 132 D. Lgs. 81/2008).
Tale fase di controllo e verifica di conformità, con consultazione dei RLS in sede di consegna di copia dei documenti tecnici e schede allegate almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, si applica anche per la fabbricazione, impiego e affitto dei ponteggi fissi e dei giunti, deve risultare nella documentazione allegata da parte anche delle imprese esecutrici, quindi anche in sede di sub appalto per la realizzazione dell'opera.            
SEGNALETICA: (articoli da 161 a 168 del D. Lgs. 81/2008)
Va fatta la formazione ai lavoratori, sulle varie forme di segnaletica, sul loro significato, sull'uso nei cantieri di segni gestuali, con una formazione e istruzione precisa anche sul comportamento da seguire per quanto riguarda la conoscenza e l'utilizzo dei vari tipi di segnaletica (articolo 164 d. Lgs. 81/2008), di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di soccorso, di informazione, attraverso cartelli, colori, simboli o segnali luminosi o acustici.
I componenti RLS devono essere informati di tutte le misure da prendere sulla segnaletica di sicurezza all'interno dell'impresa o nei singoli cantieri.
Il RLS, riceve le informazioni prima dell'inizio dei lavori, sulla segnaletica che sarà utilizzata durante le varie fasi dell'esecuzione dell'opera e dei lavori, con indicazioni che devono essere allegate ai documenti e Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.) e alla relazione tecnica, come misure finalizzate alla prevenzione dei fattori di pericolo e alla eliminazione dei rischi.
Consigli utili: verificare che siano adempiuti gli obblighi di informazione e formazione ai lavoratori e ai RLS per la segnaletica, controllare che in fase di esecuzione dei lavori, siano materialmente utilizzate le varie forme di segnaletica prevista, che sia coerente con quanto indicato nei documenti tecnici e nei P.O.S. delle varie imprese affidataria ed esecutrici, che siano affisse in luogo visibile sia all'interno del cantiere sia all'esterno, in funzione di protezione e avviso di chi lavora nel cantiere sia di chi passa nei pressi del cantiere stesso.
MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI DI LAVORO (articoli 169 - 171 D. Lgs. 81/2008)
Le informazioni ai RLS e ai lavoratori, con la necessaria formazione per i rischi lavorativi, per la corretta esecuzione delle attività e l'addestramento specifico sulle manovre corrette e sulle esatte procedure da seguire, saranno fornite dai datori di lavoro come loro obbligo per quanto riguarda la MOVIMENTAZIONE, MANUALE O CON SUPPORTI MECCANICI, DEI CARICHI DI LAVORO (articolo 169).
E' obbligo del datore di lavoro sia nella fase di PROGETTAZIONE ma soprattutto in quella di ESECUZIONE, valutare e garantire le condizioni di salute e di sicurezza, per evitare o ridurre i rischi legati alle attività di movimentazione, anche con le misure di sorveglianza sanitaria previste dalla legge.
Consigli utili: verificare che sia fatta in maniera precisa l'informazione, la formazione e l'addestramento specifico ai lavoratori e ai RLS, controllare che i dati tecnici sulla movimentazione dei carichi di lavoro sia inserita nel Documento di Valutazione del Rischio D.V.R. e nelle relazioni tecniche, che sia fornita tale informazione ai RLS che possono presentare osservazioni e indicazioni scritte per la tutela delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
Si tratta di un argomento importante, anche perchè è legato all'organizzazione interna del lavoro, ai ritmi di lavoro e deve diventare motivo di attento controllo e valutazione non solo per chi ha le funzioni di RLS, ma delle rappresentanze sindacali interne o delle forme di autodifesa collettiva (comitati) dei lavoratori.
Spesso cercare di controllare l'organizzazione del lavoro, materia che è di competenza dei padroni e dei loro dirigenti, ma che non può essere delegata a loro con intervento dei lavoratori e delle loro rappresentanze interne, come la verifica che i ritmi di lavoro in fase di esecuzione dei lavori non diventino troppo pesanti, è un ottimo strumento di prevenzione di infortuni sul lavoro anche mortali e di riduzione di danni e rischi sul lavoro.          
EMERGENZA PER INFORTUNI SUL LAVORO
Primi consigli su cosa fare: - attivare se presenti i servizi di primo soccorso nel cantiere, - in caso di caduta dall'alto NON rimuovere il lavoratore, - accertarsi che il lavoratore sia in stato cosciente,  - CHIAMARE AMBULANZA per trasporto al pronto soccorso di struttura sanitaria - ospedaliera pubblica, - avvisare i RLS e i responsabili dell'esecuzione dei lavori del cantiere, - ricostruire la dinamica del fatto o delle condizioni che hanno causato l'infortunio sul lavoro, - accompagnare il lavoratore al pronto soccorso e verificare che sia trattato come INFORTUNIO SUL LAVORO con la modulistica medico sanitaria prevista per questi casi, - evitare che sia trattata come MALATTIA o che il lavoratore sia portato FUORI dal cantiere per non far vedere che vi è stato un infortunio, - controllare che al lavoratore sia consegnata copia della documentazione sanitaria sull'infortunio sul lavoro e la prognosi medica, - fare le fotocopie della documentazione rilasciata dal pronto soccorso, - controllare che tempestivamente e comunque NON OLTRE LE 48 ORE dalla data dell'infortunio sia attivata la procedura tramite ufficio del personale dell'impresa dove è iscritto come dipendente il lavoratore infortunato o comunque, in caso di omissione da parte del datore di lavoro, da parte del lavoratore stesso (o dai familiari o colleghi di lavoro al suo posto per la trasmissione materiale con firma del lavoratore infortunato), con invio  tramite Raccomandata a ricevuta di ritorno della documentazione rilasciata dal pronto soccorso dell'ospedale all'INAIL  (NON ALL'INPS, non è come per la malattia) e al datore di lavoro, - controllare che la pratica all'INAIL sia aperta correttamente  e che il periodo di infortunio sia pagato come tale (100% retribuzione media) in busta paga, anticipato dal datore di lavoro con successivo assegno di rimborso da parte dell'INAIL in caso di positiva chiusura della pratica di infortunio.
Verificare le condizioni di regolarità del'assunzione (almeno un giorno prima dell'inizio dei lavori) del lavoratore infortunato, la sua corretta iscrizione all'INAIL, la verifica se è stato assunto correttamente per le ore materialmente fatte o part-time (è diverso l'importo della retribuzione) e chiedere a RLS, alla rappresentanza sindacale interna se esiste di controllare sui libri dell'impresa la correttezza della procedura di infortunio, se sono state rispettate tutte le misure di protezione e di prevenzione dagli infortuni nel cantiere e fare relazione tecnica da trasmettere ai Servizi Ispettivi del Lavoro, alla ASL competente per territorio e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Penale, anche tramite sindacati disponibili o contatti con la Rete nazionale sulla sicurezza sul lavoro, per aprire una inchiesta e accertare le responsabilità. In caso di infortuni mortali, i lavori del cantiere sono sospesi per le indagini  della magistratura e gli accertamenti previsti, quindi è consigliabile cercare di raccogliere informazioni utili, notizie e testimonianze per una corretta esposizione dei fatti e della dinamica della morte sul lavoro e...da lavoro,  per evitare che le inchieste siano chiuse con troppa fretta e si archivi il caso senza arrivare ai responsabili.                  
               
LE STRUTTURE DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA’: LA RETE NAZIONALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, LA TUTELA AMBIENTALE e il Comitato “5 aprile” di Roma
Specie per le attività di collegamento tra lavoratori, RLS, tecnici, comitati e associazioni di familiari di morti sul lavoro, di cittadini e utenti dei servizi, da due anni si è costituito a Roma il Comitato "5 aprile" e poco dopo la RETE NAZIONALE, anche in funzione di sostegno alle inchieste, solidarietà alle famiglie e ai lavoratori nei luoghi di lavoro, in particolare dove sono aperti processi per morti sul lavoro o infortuni gravi, per dare informazione e aiutare la costituzione di gruppi di lavoratori e lavoratrici che si battano per le loro condizioni di lavoro e di vita, su questo importante aspetto  della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come si sta sviluppando la serie di contatti con i comitati nelle varie città, per gli effetti dannosi e sui disastri ambientali prodotti da lavorazioni nocive e pericolose, per la salute e la sicurezza di chi lavora e per il benessere di chi abita o studia nelle vicinanze di fabbriche, aziende o luoghi dove sono usati prodotti pericolosi.
COSTRUIRE UNA FORTE E RADICATA RETE NEI LUOGHI DI LAVORO E NELLE CITTA', E' UNO STRUMENTO IMPORTANTE PER EVITARE CHE CI SIA UNA STRAGE SUL LAVORO E UNA VERA "GUERRA" CON MORTI E FERITI, IN NOME DEL PROFITTO E DELLA SPECULAZIONE DI POCHI A DANNO DI TUTTI-E.
ANCHE NELL'EDILIZIA SI PAGA UN TRIBUTO DI SANGUE MOLTO ALTO, ORGANIZZARSI DAL BASSO E COLLEGARSI CON LA RETE PER LA SICUREZZA, E' UN MODO DI CONTRASTARE QUESTA SERIE DI MORTI E INFORTUNI, E' UN MODO DI LOTTARE PER EVITARE CHE I DIRITTI SUL LAVORO SIANO RESI INUTILI SE NON SI OTTENGONO I DIRITTI SOCIALI E DI CITTADINANZA ANCHE PER IMMIGRATI E IMMIGRATE.
       

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